Dopo i recenti attacchi terroristici, anche il nostro ordinamento ha iniziato a rafforzare e introdurre nuove norme che attribuiscono allo Stato i poteri e le facoltà per realizzare efficacemente due obiettivi della lotta al terrorismo: quello repressivo e quello preventivo. Questi due obiettivi vengono generalmente perseguiti solo quando la minaccia viene ritenuta capace di attentare alla sopravvivenza stessa dell’ordinamento statale, attraverso il ricorso a leggi d’emergenza o eccezionali, come già avvenne in Italia negli anni Settanta per combattere il terrorismo interno. Quelle leggi pongono delicatissimi profili di tutela dei diritti tanto dei soggetti coinvolti nelle attività d’indagine quanto di tutti noi, perché gli strumenti di cui lo Stato intende munirsi possono determinare una limitazione dei nostri diritti e delle nostre libertà.

Infatti generalmente si afferma che, per evitare che la minaccia si traduca in realtà, dobbiamo accettare limitazioni alla nostra libertà. Tuttavia, percorrere questa strada ha un rischio implicito che non può essere trascurato e che, anzi, deve essere tenuto a mente perché deve rappresentare un limite a quelle misure nel nostro stesso interesse. Per spiegare ciò, può essere utile ricorrere alla teoria di Noam Chomsky della “rana bollita”, che illustra bene la fine che attende la rana (e, cioè, noi) quando questa, tempo per tempo, si adegua al successivo aumento di calore (e, cioè, la progressiva limitazione dei diritti e delle libertà).

Ecco allora che ci sono e ci devono essere limiti anche alle normative che, pur giustamente, perseguono l’obiettivo della lotta al terrorismo. Alcune misure già introdotte o che sono in fase di elaborazione pongono delicati problemi di bilanciamento tra valori e diritti previsti sia dalla nostra Costituzione che dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. È vero che, come dice Gustavo Zagrebelsky, «il diritto è mite» e quindi necessita di un bilanciamento quotidiano, ma esistono anche limiti che devono essere individuati e rispettati.

Peraltro, oggi, l’esigenza di trovare limiti nasce anche dalle potenzialità lesive di alcuni mezzi: il progresso tecnologico, ad esempio, che permette di raccogliere e trattare dati personali che sono in grado di rilevare ogni aspetto della nostra personalità (compreso, per quel che più interessa, opinioni religiose e politiche) e quindi di consentire l’elaborazione di un profilo di ognuno di noi, da quel che si compra a quel che si ricerca e legge sul web. Fino, in prospettiva, a quel che si pensa.

Ci dicono che molti di questi dati – come quelli relativi al traffico telefonico – devono essere conservati per sei anni, ma la tutela della riservatezza è principio fondante del nostro sistema, come ha sottolineato il Garante per la privacy in più occasioni anche con riferimento al nostro tema e a quello più generale del cybercrime.

La riservatezza è infatti sia un valore in sé, ma anche un valore strumentale alla tutela di altri diritti come ad esempio il diritto di voto, così come il diritto di esplicare la propria personalità nelle varie formazioni sociali che più ci rappresentano senza che nessuno, un giorno, possa usare qualche dato contro di noi. La questione filosofica ridotta ai minimi termini è perciò la seguente: lo Stato, che si è dato delle regole che fondano il patto sociale, può reprimere e prevenire chi si pone fuori dalla legalità senza rispettare a sua volta il principio di legalità?

Quanto alla repressione, è politicamente e giuridicamente accettabile ritardare il diritto di difesa del presunto terrorista ad avere un avvocato? È possibile applicare nei suoi confronti misure di prevenzione patrimoniali? Quanto alla prevenzione, è possibile nel quadro della lotta alla radicalizzazione e all’estremismo violento di matrice jihadista, prevedere il ricorso a tecniche come quelle che – secondo gli ideatori – presto potrebbero essere in grado di leggere la mente per saggiare il grado di radicalizzazione del presunto terrorista?

Non è che forse questa attività si pone in contrasto con una norma per noi fondante il sistema delle prove penali, che vieta il ricorso a mezzi che incidono sulla libertà morale della persona nell’assunzione delle prove? Per non finire come la “rana bollita” è bene che ogni riflessione sul nostro tema muova anzitutto dai principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che riconosce come anche le norme contro il terrorismo devono rispettare le garanzie fondamentali dei diritti dell’uomo che sono prevalenti.

Fabio Valerini