Analisi Uno sguardo al diritto di famiglia marocchino, i cui sforzi innovativi rappresentano nel mondo arabo dei grandi passi in avanti per la condizione femminile, soprattutto in ambito matrimoniale. Ma consuetudini e tradizioni fanno ancora parte di una società che a volte non è pronta ad accogliere le riforme legislative.

di Altea Pericoli

IL DIRITTO DI FAMIGLIA MAROCCHINO: UN EXCURSUS STORICO

Ottenuta l’indipendenza dalla Francia nel 1956, il Marocco adottò il primo codice in materia di statuto personale. Il Codice, in arabo al-Mudawwana (“raccolta”), era diviso in sei libri (matrimonio, divorzio, nascita, capacità e rappresentanza legale, testamento, successioni) ispirati solo strutturalmente al modello francese. Il loro fulcro si basava infatti sulle consuetudini locali e sulla shari’a, il principale punto di riferimento per la disciplina dei rapporti familiari. Salito al potere nel 1999, Muhammad VI decise di avviare una riforma del diritto di famiglia e il nuovo Codice, composto da sette libri e quattrocento articoli, fu approvato all’unanimità ed entrò in vigore l’8 marzo 2004. La legislazione marocchina si adeguò anche ad alcune convenzioni internazionali, in particolare quella di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, richiamata in alcuni articoli del testo e ratificata dal Governo marocchino in sede Onu.

Una donna cammina per le strade di Marrakech
IL MATRIMONIO

Tra le varie materie affrontate nella Mudawanna, di grande interesse è senza dubbio la regolamentazione dell’istituzione matrimoniale. A tal proposito, la riforma del 2004 si apre annunciando l’uguaglianza tra i due sessi: l’articolo 4 precisa infatti la natura del matrimonio come patto fondato sul consenso reciproco, il cui fine è la creazione di una famiglia stabile gestita da entrambi gli sposi. Secondo l’articolo 51 (comma 3-4) le responsabilità di gestione della famiglia, la protezione dei figli e tutte le decisioni sono da concertare tra le parti. Ciò differisce dal Codice precedente, dove si specificava invece il ruolo dell’uomo quale capo famiglia. La proclamata uguaglianza tra i coniugi ha così fatto venir meno l’obbligo di obbedienza della moglie nei confronti del marito, che a sua volta doveva protezione alla consorte, ai figli e al focolare.
In materia di contrazione del matrimonio e libera scelta femminile, è innanzitutto importante menzionare che la riforma ha abolito l’obbligo di avere un wali (tutore) che combini e gestisca il matrimonio per la donna posta sotto la sua tutela. La donna mantiene tuttavia il diritto di farvi ricorso, qualora lo desideri (art. 24-25).
Quanto alle condizioni necessarie per stilare un contratto matrimoniale permane il divieto per le donne marocchine di sposarsi con non musulmani, mentre è permesso agli uomini marocchini scegliere come sposa anche una donna cristiana o ebrea (art. 39, comma 4). All’insegna della sopracitata uguaglianza, entrambi i coniugi devono avere compiuto il diciottesimo anno di età (art.19): è questa un’innovazione rispetto al Codice precedente, che stabiliva che l’età minima per le sole donne fosse di anni quindici. Tuttavia, secondo l’art. 20, permane la possibilità di matrimonio tra minori (e questo senza che l’età minima sia specificata), previa autorizzazione di un giudice che ne abbia accertato le motivazioni, che abbia chiamato in causa i genitori (o i tutori) di entrambi i minori e abbia svolto un controllo medico sulle parti in causa.
La riforma del 2004 ha inoltre introdotto la possibilità per i coniugi di scegliere il regime di comunione dei beni e di specificarlo in un documento apposito prima di firmare il contratto matrimoniale (art.49). Tale misura gioca a favore delle donne marocchine, che nella maggior parte dei casi non hanno un proprio reddito (secondo la World Bank, nel 2017 appena il 25% delle donne sopra i 15 anni era economicamente attiva).

 

Tra le questioni più annose su cui si è espressa la riforma del diritto di famiglia marocchino troviamo senza dubbio la poliginia: la Moudawana non la abolisce, eppure introduce numerose limitazioni, tali in teoria da scoraggiare l’effettiva pratica dei matrimoni multipli (art. 40 e seguenti). Innanzitutto è il giudice a dover accertare le motivazioni dell’uomo nel contrarre un matrimonio successivo al primo: una volta ottenuta tale autorizzazione, è necessario anche il consenso della prima moglie. In caso di mancata approvazione, si procede al divorzio, e il marito deve pagare alla coniuge e agli eventuali figli un indennizzo secondo quanto stipulato dal giudice. Inoltre anche la moglie successiva alla prima deve essere cosciente del fatto che il futuro marito è già sposato. Secondo gli ultimi dati disponibili del Ministero di Giustizia, nonostante tali ostacoli procedurali, la poligamia sarebbe in crescita: nel 2015, sono state registrate ben 952 unioni poligame su un totale di 301.746 matrimoni contratti, mentre nel 2014, 868 delle 312.495 unioni erano poligame.
Quanto alla dissoluzione del contratto matrimoniale, la Moudawana prevede varie modalità. La possibilità maritale di ricorrere al ripudio unilaterale (talaq) permane, ma non è più sufficiente la sola verbalizzazione del ripudio da parte del marito perché esso sia effettivo: il talaq è infatti sottoposto a un complesso iter di autorizzazione giudiziale, nel corso del quale non mancano i tentativi volti alla riconciliazione della coppia (art. 78 e seguenti). Anche la donna può ricorrere alla procedura di ripudio, qualora tale possibilità (tamlik) sia stata concordata con lo sposo e inserita nel contratto matrimoniale (art. 89). La moglie può inoltre avviare una procedura di ripudio per compensazione (khol), secondo cui la donna fornisce una cifra di denaro concordata con il coniuge al fine di ottenere il divorzio. Questa antica possibilità, seppur mantenuta nella Moudawana, è stata regolamentata perché la compensazione della moglie al marito non interferisse con il pagamento degli alimenti che in ogni caso il padre deve fornire alla prole (art.115 e seguenti).
Per quanto riguarda le procedure di divorzio giudiziario (tatliiq), la Moudawana ha introdotto la procedura di divorzio per disaccordo (chicaq), che può essere avanzata da entrambi i coniugi (art. 94 e seguenti). È attualmente questa la procedura più utilizzata, soprattutto dalle donne, per mettere fine a un matrimonio nel modo più agevole possibile e senza dover fornire prove a riguardo. Difatti esiste anche un’altra procedura secondo cui le donne possono chiedere il divorzio giudiziario nel caso si verifichino determinate mancanze da parte dello sposo, stilate nell’art. 98 – tali mancanze, però, devono essere provate in tribunale. Infine, oltre all’innovazione dello chicaq, la riforma ha introdotto la possibilità di ricorrere al divorzio consensuale (art. 114).

 

La città di Chefchaouen, nel Nord del Marocco, famosa per le sue case dipinte di blu
LE PROBLEMATICHE APERTE

Come ben si evince dall’analisi svolta, numerosi sono i punti di dibattito e le questioni irrisolte nell’ambito del diritto di famiglia marocchino in generale, e per quanto riguarda il diritto matrimoniale in particolare. Tra queste, la grande incidenza di matrimoni minorili: secondo i dati del Ministero della Giustizia pubblicati da Unicef, nel 2013 l’11,4% dei matrimoni totali coinvolgeva un minore. Nonostante l’assenza di dati ufficiali, le stime Unicef per il 2017 riportano che nel 3% dei casi di matrimonio la sposa avrebbe meno di 15 anni, e nel 16% dei casi meno di 18. Tanto si potrebbe speculare sulle motivazioni di cotante autorizzazioni; tuttavia, bisogna tenere in considerazione che il placet del giudice a un matrimonio in cui sono coinvolti uno o più minori è spesso l’unica via per evitare il compimento della stessa unione per vie non contrattuali e, quindi, non legali. Sono infatti comuni in Marocco i cosiddetti matrimoni con la Fatiha, la cui celebrazione prevede appunto la sola recitazione della prima Sura del Corano in presenza di testimoni, senza alcuna registrazione notarile del contratto matrimoniale. In questo modo, non avendo valore legale per lo Stato, tale unione cade al di fuori della capacità di tutela dello stesso, esponendo così la sposa e gli eventuali figli a numerosi rischi. Il riconoscimento legale appare tanto più importante in considerazione dello stigma sociale e delle condizioni di estrema vulnerabilità cui sono spesso condannate le madri che danno alla luce figli al di fuori del vincolo matrimoniale: pur avendo valore religioso, il “matrimonio con la Fatiha” non tutela legalmente la donna contro l’abbandono del focolare o l’assenza di riconoscimento della prole da parte del marito. Ben a conoscenza delle problematiche derivanti dalla mancata legalizzazione dei matrimoni, la riforma del 2004 ha introdotto la possibilità di registrare la propria unione anche con effetto retroattivo per i successivi cinque anni (art.16). Tale periodo è stato poi posticipato più volte, ed è tuttora in vigore, al fine di tamponare un fenomeno preoccupante e fuori controllo.

L’IMPATTO DELLA RIFORMA

La cosa interessante da notare è che in Marocco paiono coesistere due realtà nettamente divergenti. La prima, risultante dalle stime del Governo, mostra una situazione altamente positiva, al punto da definire la riforma il giusto binario da percorrere. Molto diversa pare invece la realtà che traspare dalla pubblica opinione: all’interno della società civile, infatti, vi è molto scetticismo nei confronti della riforma. La divergenza tra teoria e pratica è confermata dall’opinione di Khadija Moufid, presidente del Partito Socialista e Progresso (PPS), secondo la quale la riforma non avrebbe introdotto diritti a favore delle donne che non fossero già oggetto di tutela da parte dell’Islam. Inoltre, se alcuni limiti all’uguaglianza tra uomo e donna sono stati rimossi dal punto di vista giuridico, d’altra parte, in non pochi casi, sono le stesse donne a rifiutare i diritti riconosciuti loro dalla Mudawwana, a causa di un tessuto sociale fortemente radicato nella tradizione, soprattutto nelle aree rurali. Da ciò emerge come la riforma risulti una scelta politica forse “prematura” rispetto ad una società che rimane ancora molto tradizionalista e patriarcale, in cui i codici consuetudinari non di rado portano alla violazione di diritti riconosciuti dalla shari’a stessa.
Dal punto di vista degli osservatori internazionali, alcune disposizioni contenute nella Mudawwana hanno senza dubbio costituito dei passi in avanti quanto alla condizione femminile in ambito matrimoniale. Tuttavia questo codice è lungi dal rappresentare una rottura con quelle tradizioni, pratiche e istituzioni che trovano un fondamento nella religione e nella cultura locale e facilitano la discriminazione e la violazione dei diritti delle donne in ambito matrimoniale (e non solo). È però innegabile che, nonostante tali pratiche siano tuttora consentite, uno sforzo per limitarle e regolamentarle sia stato compiuto dai legislatori marocchini.

di Altea Pericoli e Lorena Stella Martini, Il Caffé Geopolitico